Art. 12
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 12

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In vigore dal 12 ago 1904
Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti: a) Il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; b) l'elenco delle rendite di cui all' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori; c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igieniche, agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati; d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-12