Art. 112
RegolamentoCapo IV

Art. 112

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In vigore dal 12 ago 1904
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione. Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato. Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-112