Art. 109
RegolamentoCapo IV

Art. 109

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In vigore dal 12 ago 1904
La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. Ciascuna proprietà dev'esservi registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione. Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi. La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate. Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino. Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopraindicate nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell' del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-109