Regolamento›Capo IV
Art. 106
92 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-106