Art. 100
RegolamentoCapo III

Art. 100

77 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente , la Cassa dei depositi e prestiti rimborsa al Tesoro sul conto competente l'importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-100