Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 6 mag 1904
Le diarie spettanti, per legge, al commissario regio, delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio ad assistere agli esami di diploma, saranno a carico dell'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-15