Art. 10

Art. 10

10 / 18
In vigore dal 6 mag 1904
Il consiglio di amministrazione della scuola sarà quello del 2° gruppo delle opere pie, stabilito dalle sopradette leggi e regolamenti, e sarà regolato dalle norme ivi sancite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-10