Art. 6
In vigore dal 15 apr 1904
Il trattamento consentito all'associazione predetta, à sensi dell'art. 41 del regolamento 27 giugno 1897 per l'esercizio e per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, potrà essere sospeso o revocato:
a) quando l'associazione non adempia esattamente alle prescrizioni del regolamento predetto e del Nostro decreto 1° gennaio 1903, n. 23, che parzialmente lo modifica;
b) quando essa non osservi le disposizioni del proprio statuto o dei propri regolamenti o quelli che - in materia di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore - fossero emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
c) quando risulti che il servizio tecnico di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore fosse disimpegnato non regolarmente, ed in modo da non offrire sufficiente garanzia per la incolumità delle persone e per la integrità delle cose;
d) quando il servizio amministrativo di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato in modo da dar luogo a richiami da parte delle autorità politiche circondariali o dell'ufficio distrettuale del regio corpo delle miniere.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 166. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Rava.
Storico versioni
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