Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1903
Il detto Regolamento sostituisce i Regolamenti approvati con gli altri Nostri decreti n. 103 del 17 marzo 1901, e n. 49 del 15 febbraio 1903, i quali rimangono abrogati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1903. VITTORIO EMANUELE. TEDESCO. Visto, Il Guardasigilli: RONCHETTI.
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