Art. 4 · Passaggio dei condannati alle Case di rigore - Aggravamento di punizione pei detenuti inquisiti

Art. 4

Abrogato4 / 45

Passaggio dei condannati alle Case di rigore - Aggravamento di punizione pei detenuti inquisiti

In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1903-11-14;484#art-4