Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 nov 1903
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie e il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179; Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. CXXVI (parte supplementare), col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Firenze; Veduto il regio decreto del 1° aprile 1900, n. CX (parte supplementare), che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi di probi-viri per le industrie della provincia di Firenze tra cui quelle del V collegio per le industrie fisiche, fisico-chimiche e affini con sede in S. Croce sull'Arno; Ritenuta l'opportunità di far votare separatamente nei rispettivi comuni di Empoli e di San Miniato gli elettori operai dei comuni stessi che giusta il regio decreto del 1° aprile 1900, n. CX (parte supplementare), fanno parte di una unica sezione, con sede in San Miniato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo . È abrogata la sezione elettorale operaia con sede in San Miniato e giurisdizione nel comune stesso e su quello di Empoli stabilita dal regio decreto del 1° aprile 1900, n. CX (parte supplementare), per il V collegio di probiviri per le industrie fisiche, fisico-chimiche e affini con sede in S. Croce sull'Arno.
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