Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 7 mar 1903
Il cassiere tiene la cassa, riscuote e paga dietro regolari mandati firmati dal presidente, dal ragioniere e dal direttore per la parte da esso amministrata. Presta cauzione e risponde della sua gestione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-21