Art. 9
StatutoCapo III

Art. 9

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In vigore dal 22 mar 1903
Non possono contemporaneamente far parte dell'Amministrazione, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-9