Statuto›Capo III
Art. 9
9 / 23In vigore dal 22 mar 1903
Non possono contemporaneamente far parte dell'Amministrazione, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-9