Statuto›Capo III
Art. 8
8 / 23In vigore dal 22 mar 1903
Non potranno essere chiamati all'ufficio di amministrazione e ne decadranno quando assunti, coloro che siano stati eletti senza aver prima reso regolarmente i conti della precedente amministrazione, o che abbiano liti coll'ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-8