Statuto›Capo IV
Art. 18
18 / 23In vigore dal 22 mar 1903
I membri dell'amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini, sino al quarto grado civile; nè direttamente od indirettamente a qualsiasi contratto che riguardi l'ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-18