Art. 18
StatutoCapo IV

Art. 18

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In vigore dal 22 mar 1903
I membri dell'amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini, sino al quarto grado civile; nè direttamente od indirettamente a qualsiasi contratto che riguardi l'ente morale.
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