Art. 17
StatutoCapo IV

Art. 17

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In vigore dal 22 mar 1903
Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza potendo ciascuno farvi inscrivere il suo voto ragionato; e poscia autenticati dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-17