Art. 10
StatutoCapo III

Art. 10

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In vigore dal 22 mar 1903
Appartengono all'amministrazione, la gestione dei beni ad essa affidati e la direzione di tutto ciò che riguarda l'istruzione e l'educazione dei fanciulli ed il buon andamento della scuola. Le spettano poi principalmente; 1° L'ammissione dei fanciulli alla scuola; 2° L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale; 3° La nomina, licenza e rimozione degli insegnanti, in conformità delle leggi sulla pubblica istruzione non che quelle degli altri impiegati e salariati; 4° Le deliberazioni degli atti tutti, che importano mutazioni o trasformazioni del patrimonio dell'ente morale o che riguardano liti da intentare e sostenere avanti a qualsiasi tribunale ed in qualunque grado di giurisdizione e le transazioni; 5° L'accettazione dei legati o donazioni fatte per atti autentici e le obblazioni manuali, le quali importino qualsiasi peso o condizione; 6° La formazione e modificazione del regolamento d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dal consiglio provinciale scolastico.
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