Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 ott 1902
La scuola ha per scopo di fornire insegnamenti artistici applicati specialmente alle arti del falegname, dell'ebanista, del fabbro ferraio, dello scalpellino e del vasellaio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-2