Art. 9
Regolamento

Art. 9

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In vigore dal 1 ott 1902
I verificatori non debbono ammettere al bollo di prima verificazione gli strumenti metrici che non riuniscano le condizioni prescritte dal presente Regolamento. Essi sono responsabili della regolarità della verificazione prima, e, nei casi di strumenti metrici indebitamente bollati, il Ministero adotterà i provvedimenti che saranno reputati opportuni, sentita, occorrendo, la Commissione superiore metrica. In caso di disaccordo fra il verificatore metrico ed il fabbricante, sulla possibilità di bollare uno strumento metrico, il Ministero, a richiesta del fabbricante, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore metrica. Se la decisione del Ministero conferma quella del verificatore metrico, le spese sono a carico del fabbricante, il quale dovrà, in ogni caso, anticiparle.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-9