Regolamento
Art. 87
87 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Gli strumenti metrici non contemplati nel presente Regolamento, la cui costruzione fu autorizzata con decreto Reale o Ministeriale, e che sono già muniti dei bolli di prima verificazione, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica.
Gli stessi strumenti saranno anche ammessi alla verificazione prima entro un anno dall'applicazione del presente Regolamento. Spirato questo termine le autorizzazioni date si intenderanno revocate, e gli strumenti medesimi non potranno più essere costruiti se non intervenga una nuova autorizzazione, previo l'adempimento delle formalità prescritte dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-87