Art. 85
Regolamento

Art. 85

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In vigore dal 1 ott 1902
Alle stadere possono essere applicati uno o più pesi di rapporto per aumentarne la portata come all', ed in tal caso l'asta deve avere la tacca corrispondente al carico zero. I valori di questi pesi devono essere fra quelli della tabella B annessa alla legge. Le stadere, sia semplici, sia a rapporto, possono avere più aste graduate coi relativi romani.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-85