Regolamento
Art. 80
80 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Nelle stadere ad una sola portata è ammesso un contrappeso di correzione sul giogo. Il contrappeso sarà chiuso fra due borchie assicurate nel loro centro per mezzo di una spina avente sezione quadrata e ribadita alle due estremità. Se la spina è di ferro, le ribaditure verranno coperte di piombo e stagno per applicarvi i bolli di prima verificazione.
Per le stadere che cominciano con la tacca zero, la massa di correzione potrà farsi anche secondo le norme dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-80