Art. 8
Regolamento

Art. 8

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In vigore dal 1 ott 1902
Per gli effetti del presente Regolamento non sono sottoposte a verificazione, qualunque sia la loro lunghezza, le righe divise in centimetri e millimetri. Del pari non sono sottoposte a verificazione le misure che, oltre la divisione decimale, hanno divisioni relative a misure estere, ovvero altre divisioni in uso per arti o industrie speciali; i pesa-lettere, le bilancie a molla, ed, in generale, gli strumenti non contemplati nel presente Regolamento, che, pur potendo servire per pesare o per misurare, non sono, per la loro natura, adatti ad essere adoperati in commercio in rapporto coi terzi. Qualora questi strumenti venissero usati in commercio in rapporti con terzi per pesare o per misurare, saranno sequestrati, ed ai contravventori saranno applicate le penalità di cui agli del testo unico delle leggi metriche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-8