Regolamento
Art. 79
79 / 94In vigore dal 1 ott 1902
L'asta è divisa in intervalli uguali non minori di due millimetri per mezzo di tacche, abbastanza profonde perché il romano, applicato col tagliente su una di esse, non scorra in causa di piccole oscillazioni del giogo intorno alla posiziono normale. Ogni intervallo deve rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B, annessa alla legge.
I fondi delle tacche devono essere allineati e la graduazione deve arrivare fino al termine dell'asta.
All'asta può essere sostituito un disco, alla cui periferia si muovano il romano da una parte ed il nonio dall'altra. Il disco sarà graduato in modo che le divisioni corrispondano à pesi della tabella B.
I numeri segnati sull'asta, o sul disco, saranno in progressione aritmetica e i tratti ad essi corrispondenti saranno più lunghi degli altri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-79