Art. 70
Regolamento

Art. 70

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In vigore dal 1 ott 1902
La bilancia composta è a sospensione inferiore quando i due piatti sono collocati al di sopra del giogo, col mezzo di leve, ganci e montanti. Quando il giogo oscilla, i piatti si devono muovere conservandosi paralleli a sè stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-70