Art. 69
Regolamento

Art. 69

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In vigore dal 1 ott 1902
Al giogo si potrà aggiungere una massa di correzione, la quale si sposti parallelamente ad esso per mezzo di una madrevite carcerata, che non possa essere girata se non con l'aiuto di apposita chiave. La massa di correzione dovrà potersi infilare in un modo solo nell'asta, ed un bollo di verificazione prima impedirà di separare la madrevite dalla massa stessa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-69