Regolamento
Art. 68
68 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Nelle bilancie semplici a bracci disuguali il rapporto fra i carichi applicati ai due punti di sospensione sarà da 1 a 2, o da 1 a 5, o da 1 a 10, o da 1 a 20, o da 1 a 50 e sarà impresso o inciso sul giogo, in prossimità del perno di sospensione dei pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 2, 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.
Per i bolli di verificazione e per la indicazione della portata massima saranno osservate le prescrizioni stabilite dall' per le bilancie a bracci uguali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-68