Art. 67
Regolamento

Art. 67

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In vigore dal 1 ott 1902
Il giogo deve assumere la posizione normale, sia da solo, sia coi piatti vuoti, e anche quando i piatti siano caricati di pesi uguali al massimo carico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-67