Art. 62
Regolamento

Art. 62

62 / 94
In vigore dal 1 ott 1902
Gli strumenti comuni per pesare, salvo l'eccezione di cui all', devono portare l'indicazione chiara, durevole ed in luogo ben visibile, della loro portata massima. Tale indicazione sarà fatta in lettere mediante impressione e sarà seguita dalle parole chilogrammi o grammi oppure dalle loro abbreviazioni chilog., kg. o gr. Soltanto nelle stadere senza pesi di rapporto la portata massima potrà essere espressa in cifre. Quando la parte su cui si trovano le suddette indicazioni è di ferro, di acciaio o di ghisa, essa sarà, in prossimità delle medesime, attraversata da una spina di rame con le due estremità accecate per applicarvi il bollo di verificazione prima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-62