Art. 6
Regolamento

Art. 6

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In vigore dal 11 nov 1972
Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella B annessa alla legge. Con le forme stabilite dall', potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purchè siano osservate le disposizioni dell' della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella B predetta. In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la Commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-6