Regolamento
Art. 56
56 / 94In vigore dal 1 ott 1902
È permesso l'uso dei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, a condizione che ciascuno di essi porti scritto il nome della corrispondente moneta e l'indicazione del suo peso approssimato fino al milligramma.
Questi marchi saranno massicci e d'un solo pezzo di ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone; avranno forma di un tronco di piramide secondo i modelli depositati presso gli Uffici metrici, od anche quella di un disco circolare.
Il nome della moneta, il valore del peso ed i bolli di verificazione si porranno, possibilmente, sulla medesima faccia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-56