Art. 55
Regolamento

Art. 55

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In vigore dal 1 ott 1902
Le frazioni del gramma si faranno di lastra metallica (ottone o altro metallo di non maggiore alterabilità) abbastanza grossa per ricevere e ritenere l'impronta dell'indicazione del loro valore; e saranno a contorno poligonale, con un lembo rialzato. Alla serie delle frazioni del gramma si potrà aggiungere il gramma, fatto pure di lastra. Il pezzo maggiore di ciascuna serie dovrà essere fatto in modo da ricevere anche i bolli di verificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-55