Art. 52
Regolamento

Art. 52

52 / 94
In vigore dal 1 ott 1902
Nei pesi muniti di anello o di uncino, questo sarà infilato in un occhiello, che potrà essere di un solo getto col peso od essere unito inseparabilmente a questo. L'occhiello potrà anche essere avvitato od infisso, ed in tal caso sarà fissato con una spina di rame, nel modo indicato all' per il bottone. L'uncino dovrà essere inseparabile dall'occhiello e, quando occorra, l'inseparabilità sarà garantita coi bolli di verificazione. L'uncino potrà anche essere unito rigidamente col peso senza l'occhiello; e dovrà essere garantito coi bolli di verificazione. L'anello dovrà essere tutto di un pezzo o saldato mediante bollitura. Nei pesi di forma tronco-piramidale, la testa dell'occhiello non dovrà sporgere dal piano di un orlo, che cingerà la faccia superiore del peso. L'anello dovrà potersi collocare in una scanalatura incavata sulla faccia stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-52