Art. 47
Regolamento

Art. 47

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In vigore dal 1 ott 1902
I pesi dal gramma fino al doppio decagramma inclusivi devono essere di ottone o di altre sostanze metalliche, che non siano più facilmente alterabili dell'ottone; quelli superiori al doppio decagramma possono essere anche di ghisa. I pesi possono essere nichelati, dorati, od in generale ricoperti con uno strato di altri metalli, che ne rendano meno alterabile la superficie, purchè tale strato sia perfettamente aderente e ottenuto per deposizione galvanica o con altro metodo equivalente. La sostanza di cui sono formati i pesi deve essere di struttura compatta, omogenea e presentare la superficie liscia. Ogni peso deve portare l'indicazione del suo valore in cifre arabiche seguite dal nome italiano del peso, per intero, od abbreviato ma non più di quanto segue: per chilogramma, chilog., o kg.; per ettogrammi, ettog.; per gramma, gr.; per decigramma, dg; per centigramma, cg.; per milligramma, mg. Per i pesi dal gramma al milligramma può bastare la sola cifra, che indica il valore in milligrammi. La marca di fabbrica per i pesi inferiori all'ettogramma dovrà essere impressa sul fondo; per gli altri sarà impressa sulla faccia superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-47