Art. 44
Regolamento

Art. 44

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In vigore dal 1 ott 1902
Accanto al gasometro deve trovarsi una solida tavola orizzontale di metallo o di pietra, col piano superiore scanalato longitudinalmente per lo scolo dell'acqua che esce dai misuratori. Parallelamente ai lati maggiori della tavola medesima devono trovarsi il tubo con le chiavette ed i manometri in conformità dell'; e la luce del tubo e delle chiavette deve essere commisurata alla erogazione massima dei misuratori sottoposti alla verificazione. A ciascuna estremità del tubo portante le chiavette è applicato uno dei misuratori regolatori, muniti di quadranti divisi in 100 parti corrispondenti ciascuna ad un litro; dopo il secondo di questi misuratori dev'essere applicata una chiavetta a vite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-44