Art. 42
Regolamento

Art. 42

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In vigore dal 1 ott 1902
Gli apparecchi principali per la verificazione sono i seguenti: a) un gasometro a campana; b) due misuratori regolatori; e) un tubo munito di chiavette per dare l'accesso al gas nei misuratori, e di manometri per determinare la pressione del gas all'entrata ed all'uscita di ciascun misuratore; d) un secondo tubo che guidi il gas ad una serie di beccucci, collocati in altro ambiente, per osservare la regolarità delle fiamme, senza alterare la temperatura nel locale ove trovasi il misuratore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-42