Art. 40
Regolamento

Art. 40

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In vigore dal 23 gen 1908
I misuratori a liquido devono essere provveduti di acconci apparecchi perché si interrompa automaticamente l'efflusso del gas ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una tale quantità di liquido, che produca, nell'indicazione, un errore in più o in meno uguale o maggiore del 4 per cento per i misuratori che erogano non meno di 2400 litri di gas all'ora (20 becchi) e uguale o maggiore del 5 per cento per quelli di portata inferiore e ciò quando il misuratore si trovi nella posizione normale. I misuratori che erogano non meno di 12,000 litri di gas all'ora (100 becchi) potranno mancare di questa chiusura automatica ma, in sua vece, dovranno avere un indicatore di livello, che mostri chiaramente l'innalzamento o la depressione del liquido, dal giusto livello, il quale deve essere segnato da una linea di fiducia. Quando il liquido è al suo giusto livello, il gas non deve poter uscire dagli orifizi, che servono ad introdurre o a togliere il liquido dal misuratore. Per poter accertare la posizione normale tanto nella verificazione quanto nell'uso pratico del misuratore, questo dovrà essere munito d'un pendolino o d'altro indicatore visibile che, a parere della Commissione superiore metrica, raggiunga lo stesso scopo ed applicati in guisa da poterne assicurare, quando occorra, l'invariabilità, mediante bolli da apporsi nel modo che sarà stabilito da speciali istruzioni.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 21 novembre 1907, n. 812 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1908, tutti i misuratori a liquido che saranno sottoposti a verificazione, dovranno essere muniti del pendolino o dell'indicatore di cui all'articolo precedente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-40