Regolamento
Art. 4
4 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Coloro che fabbricheranno ad uso del commercio pesi, misure o strumenti per pesare o per misurare, senza aver fatta la dichiarazione di cui all', e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dagli , incorreranno nelle pene stabilite dagli del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili qualora avessero consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-4