Art. 39
Regolamento

Art. 39

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In vigore dal 1 ott 1902
Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento se è in meno, e soltanto fino all'uno per cento se è in più.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-39