Art. 36
Regolamento

Art. 36

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In vigore dal 1 ott 1902
Quando un misuratore sia presentato per la prima volta alla verificazione, il suo contatore, se non sarà stato già preventivamente verificato e bollato, dovrà potersi separare dal resto dello apparecchio ed essere costruito in modo che, appena esaminato e bollato si possa fissare invariabilmente al suo posto. Il contatore sarà protetto da una custodia con una parete di vetro per la lettura dei quadranti. La custodia sarà fissata invariabilmente al resto dell'apparecchio e riceverà i bolli di verificazione. La cassa, che contiene l'apparecchio misuratore, sarà costruita in modo che, con l'applicazione di pochi bolli di verificazione alle commettiture, sieno garantite le parti interne da qualsiasi modificazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-36