Art. 34
Regolamento

Art. 34

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In vigore dal 1 ott 1902
Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile ad esso: 1.° il nome, l'indirizzo del costruttore e la sua marca di fabbrica; 2°. il numero progressivo di fabbricazione; 3.° l'erogazione oraria massima espressa in litri; 4.° l'indicazione del tipo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-34