Regolamento
Art. 34
34 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile ad esso:
1.° il nome, l'indirizzo del costruttore e la sua marca di fabbrica;
2°. il numero progressivo di fabbricazione;
3.° l'erogazione oraria massima espressa in litri;
4.° l'indicazione del tipo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-34