Art. 33
Regolamento

Art. 33

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In vigore dal 1 ott 1902
Sono ammessi i soli misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico decimale, e che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-33