Regolamento
Art. 31 bis
90 / 94In vigore dal 12 feb 1959
Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi.
Gli apparecchi automatici e semi-automatici, per misurare liquidi in genere e carburanti inispecie, saranno ammessi alla verificazione metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli . Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione.
La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile.
Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del misuratore.
In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque specie, siano essi automatici o semi-automatici, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella:
=====================================================================
VOLUME EROGATO | Tolleranza | Tolleranza
| in piu | in meno
------------------------------|-------------------|------------------
| |
Fino al mezzo decilitro...... | millilitri 1 | millilitri 1
Decilitro.................... | " 2 | " 2
Doppio decilitro............. | " 3 | " 2
Quarto di litro.............. | " 3 | " 2
Mezzo litro.................. | " 4 | " 3
Litro........................ | " 6 | " 4
Doppio litro................. | " 12 | " 8
Mezzo decalitro.............. | " 30 | " 20
Oltre il mezzo decalitro..... | " 0,3 % | " 0,2 %
Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la tolleranza sarà del 0,5%, tanto in più quanto in meno.
Nelle misure di capacità di tipo speciale, impiegate per la verificazione degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella:
decilitro.................................. millilitri 1
doppio decilitro........................... " 1
quarto di litro (misura tollerata)......... " 1
mezzo litro................................ " 2,5
litro...................................... " 2,5
doppio litro............................... " 2,5
mezzo decalitro............................ " 5
decalitro.................................. " 5
doppio decalitro........................... " 10
quarto di ettolitro........................ " 10
mezzo ettolitro............................ " 25
ettolitro.................................. " 25
doppio ettolitro........................... " 50
mezzo chilolitro........................... " 100
chilolitro................................. " 100
doppio chilolitro.......................... " 250
Il valore di un intervallo della scala graduata sarà, per ciascuna misura, non maggiore della tolleranza consentita.
I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede di verificazione prima, sia in sede di verificazione periodica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-31-bis