Art. 31
Regolamento

Art. 31

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In vigore dal 1 ott 1902
Per misurare i liquidi è autorizzato l'uso in commercio di recipienti con chiavetta di efflusso, con suddivisioni che corrispondano a litri, decilitri e centilitri, alle condizioni seguenti: Questi apparecchi saranno di vetro trasparente, avranno forma cilindrica o conica col vertice in basso, e potranno anche essere composti di vari tronchi cilindrici di diversa sezione, ma raccordati in modo da formare un solo corpo di vetro o riuniti invariabilmente con armature metalliche. La graduazione, accompagnata dalle indicazioni della capacità, sarà incisa sul vetro a tratti orizzontali. Per garantire la posizione normale dell'apparecchio, esso sarà munito di piombino, ovvero avrà due graduazioni diametralmente opposte. I detti recipienti, nei tratti suddivisi in parti di eguale capacità, dovranno avere sezione costante e di tale grandezza che la distanza verticale fra due tratti successivi non sia minore di quella indicata nella tabella che segue: Per le suddivisioni in: Distanza minima fra due tratti centilitri.......... 26 millimetri doppi centilitri....... 32 » mezzi decilitri....... 50 » decilitri.......... 63 » doppi decilitri....... 84 » mezzi litri......... 123 » litri............ 154 » doppi litri......... 200 » Nei recipienti nei quali la suddivisione è fatta secondo le scale: litri 2 - 1 - 0.5 - 0.25 » 2 - 1 - 0.5 - 0.2 - 0.1 - 0.05 - 0.02 - 0.01 le sezioni corrispondenti ai segni di divisione saranno di tale grandezza, che l'innalzamento o l'abbassamento di un centimetro nel livello del liquido corrisponda tutt'al più alle seguenti variazioni di capacità: Per litri 2 - 1 - 0.5...... 50 millilitri » 0.25 - 02 - 0.1.... 20 » » 0.05......... 10 » » 0.02 - 0.01...... 5 »
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-31