Art. 30
Regolamento

Art. 30

30 / 94
In vigore dal 1 ott 1902
Nelle misure di vetro, porcellana, terracotta, ecc., che non si riempiono per intero, la giusta capacità sarà indicata da una linea nitida orizzontale lunga 2 centimetri almeno, incisa all'esterno nelle misure trasparenti ed all'interno nelle altre. Questa linea dovrà essere incisa ad una distanza dall'orlo superiore, contata sulla verticale, non minore 15 mm., fatta eccezione per le misure di terracotta inferiori al litro, per le quali questa distanza, contata nel modo sopraddetto, potrà essere di 10 mm. Non saranno ammesse alla verificazione le misure che, oltre alla linea di fiducia, abbiano altri segni consimili. In queste misure il valore della capacità sarà segnato in modo indelebile all'esterno, e l'impressione dei bolli di prima verificazione potrà anche essere fatta a caldo, all'atto della fabbricazione, con le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale, sentita la Commissione superiore metrica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-30