Regolamento
Art. 29
29 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Le misure di legno composte di doghe dovranno essere solidamente cerchiate; porteranno impressa a fuoco, in luogo facilmente visibile, l'indicazione della capacità.
In quelle che non si riempiono per intero, la capacità e le suddivisioni, di cui all', sono indicate da borchie a capo conico confitte nel legno in parti opposte. Queste borchie, all'esterno verranno ribadite e dovranno presentare il modo di potervi applicare i bolli di prima verificazione; nell'intorno dovranno terminare in una punta che segnerà il giusto livello.
La linea di fiducia e le suddivisioni potranno anche essere segnate su due regoli metallici, nel modo indicato nell'articolo precedente, ovvero su due regoli di legno con borchie ribadite sui regoli stessi.
In quelle che si riempiono per intero (barili, botti, ecc.), è ammessa l'applicazione di una massa di correzione in modo da permettere l'applicazione dei bolli di prima verificazione, i quali ne assicurino la stabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-29