Art. 21
Regolamento

Art. 21

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In vigore dal 1 ott 1902
Le misure per gli aridi, enumerate nella tabella B annessa alla legge, avranno la forma interna di un cilindro circolare retto di diametro uguale all'altezza. Per i diametri superiori ed inferiori e per l'altezza è ammessa la tolleranza seguente col limite minimo di un millimetro: nelle misure di metallo, fino ad 1/100 dei valori corrispondenti; nelle misure di legno, fino ad 1/50 dei valori corrispondenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-21