Art. 2
Regolamento

Art. 2

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In vigore dal 1 ott 1902
I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verificazione. I fabbricanti residenti in Comuni ove esiste un Ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verificazione periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verificazione periodica nel Comune di loro residenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-2