Regolamento
Art. 17
17 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Le misure a catena non possono essere inferiori al mezzo decametro; devono essere composte di filo metallico del diametro di quattro millimetri almeno.
Gli articoli intermedi si comporranno di un tratto rettilineo terminante in due occhielli, ciascuno dei quali sarà concatenato con un anello, e la distanza fra i centri di due anelli consecutivi sarà di due o di cinque decimetri.
La divisione di metro in metro dovrà essere indicata da anelli di metallo, di cui il colore contrasti con quello delle altre parti della misura.
Gli articoli estremi saranno invece concatenati con due impugnature terminali a snodo, fatte con filo avente almeno lo stesso diametro, alle quali si applicano, internamente od esternamente, due caviglie di uguale diametro; la lunghezza totale della misura verrà contata da asse ad asse delle caviglie, a catena distesa.
Le impugnature e gli anelli di congiunzione saranno di un solo pezzo o saldati.
Queste misure potranno essere usate anche senza caviglie, ma allora le faccie estreme delle impugnature dovranno essere piane e corrispondere alle due estremità della misura.
Il nome della misura sarà impresso su una delle impugnature, che porterà la spina di rame per ricevere il bollo di verificazione prima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-17