Art. 13
Regolamento

Art. 13

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In vigore dal 1 ott 1902
Le misure in asta del decimetro, del doppio decimetro, e del mezzo metro saranno di un solo pezzo; quelle del metro e del doppio metro, se non sono di un sol pezzo, saranno la prima di due pezzi e la seconda di due ovvero di quattro pezzi uguali, uniti fra loro mediante viti e madreviti di metallo. Il triplometro potrà essere di uno, due o anche di tre pezzi uguali e il mezzo decametro di uno, due o anche cinque pezzi uguali; tali pezzi saranno uniti fra loro nel modo sopraindicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-13